Art. 20.
(Tentativo di conciliazione. Provvedimenti del presidente).

      1. Il presidente deve sentire le parti procurando di conciliarle.
      2. Se le parti si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
      3. Se la parte nei confronti della quale è richiesto il provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, adotta con ordinanza i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, ai sensi dell'articolo 180 del codice di procedura civile.