1. Il presidente deve sentire le parti procurando di conciliarle.
2. Se le parti si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
3. Se la parte nei confronti della quale è richiesto il provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, adotta con ordinanza i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, ai sensi dell'articolo 180 del codice di procedura civile.